L’8 ottobre 2005 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (successivamente modificato dal D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311) per l’attuazione della direttiva comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. Scopo di tale normativa è di stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine del “contenimento dei consumi energetici”.
Ruolo di primaria importanza va riconosciuto, nell’ambito della disciplina dettata dal D. Lgs. 192/2005, alla cd. “certificazione energetica”, non solo come strumento di controllo successivo (ex post) del rispetto, in fase di realizzazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche (art. 8 comma secondo), ma soprattutto come strumento di “informazione” dell’acquirente (art. 6 comma terzo) o del conduttore – nel caso di locazione/affitto – (art. 6 comma quarto), ritenendo il legislatore che una preventiva esauriente conoscenza da parte degli acquirenti o dei conduttori dei dati relativi all’efficienza e alla prestazione energetica dell’edificio e, soprattutto, dei suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione, costituisca presupposto imprescindibile per ottenere un costante e graduale miglioramento delle prestazioni energetiche anche degli edifici già esistenti (sia come incentivo per gli attuali proprietari a migliorare tali prestazioni per rendere l’immobile più “appetibile” sul mercato sia come incentivo per gli acquirenti di orientare eventuali opere di manutenzione, in via prioritaria, verso quegli interventi che possano in qualche modo consentire il “contenimento dei consumi energetici”)…
Sul punto è intervenuto di recente il Dl 63/2013 che ha modificato del tutto l’articolo 6 del Dlgs 192/2005. Tra le varie novità – oltre alla modifica della denominazione dell’attestato di certificazione energetica in attestato di prestazione energetica (Ape) – viene ribadito che l’attestato deve sussistere per gli edifici o le unita’ immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unita’ immobiliari, ove l’edificio o l’unita’ non ne sia gia’ dotato, il proprietario e’ pertanto tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica. In ogni caso, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle stesse.
Quanto alle formalità da seguire al momento della stipula del contratto di locazione o di vendita viene stabilito che nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita’ immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Infine, per quanto riguarda le informazioni in tema di annunci, viene stabilito chiaramente che nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali (web e carta stampata) devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unita’ immobiliare e la classe energetica corrispondente.
L’obbligo di dotare l’edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia gia’ disponibile un attestato in corso di validita’, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
Per maggiori dettagli ed approfondimenti potete visualizzare il documento dedicato all’ Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)